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Data di pubblicazione: 21 Settembre 2020

Riapertura scuole, fra dubbi e criticità

Cristina Pacchiardo
Responsabile Ricerca & Sviluppo Gruppo Silaq

Fra mille dubbi, incertezze e criticità, stiamo assistendo alla riapertura progressiva delle scuole sul territorio nazionale.
Se da un lato, Miur e Governo, con il supporto del CTS e dell’ISS, hanno fornito alle Scuole le indicazioni per la riapertura, rimane però in capo a ciascuna Istituzione scolastica il principio dell’autonomia. A questo si aggiunge la possibilità per le Regioni di poter normare in maniera differente da quanto previsto nelle indicazioni nazionali, con il risultato che le cose potrebbero funzionare diversamente tra una Regione e l’altra e fra un Istituto e l’altro, nella confusione generale soprattutto delle famiglie.

Vediamo, però, qui di seguito quelli che sono i punti essenziali di una ripresa in sicurezza.
Innanzitutto, vale la pena ricordare che il 3 giugno 2020 è stata pubblicata la direttiva UE 2020 n° 739, ovvero la modifica della direttiva 2000/54/CE, dove viene inserito il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici pericolosi relativamente alla protezione dei lavoratori.
Ciascun datore di lavoro, pertanto, è obbligato a tener conto anche del rischio biologico legato all’esposizione al SARS-CoV-2 e garantire la sicurezza dei lavoratori applicando le norme contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Va precisato che in ambito scolastico il Dirigente non ha solo dei compiti di supervisione sui suoi sottoposti, gli insegnanti e personale amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.), ma anche sugli alunni che di fatto, secondo lo stesso Art. 3, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientrano a pieno titolo nella definizione di “lavoratori” sotto l'aspetto della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.
Con la proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 15 ottobre 2020) e dell’ultimo DPCM 07 settembre, rimane poi confermata la necessità, per lo svolgimento in sicurezza delle attività, il rispetto dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali che assicurino adeguati livelli di protezione il cui mancato rispetto determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Solo il rispetto di tutte queste norme potrà veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

Da un punto di vista scientifico, diversi studi sembrano indicare che, al contrario di quanto avviene per l’influenza, la contagiosità di chi ha contratto il coronavirus Sars-CoV-2 aumenti con l’età. Una ricerca condotta in Corea del Sud, ha evidenziato che i bambini sotto i 10 anni sono contagiosi appena la metà degli adulti. Gli adolescenti, invece, anche se spesso risultano asintomatici, sembrano avere una capacità di diffondere l’infezione paragonabile a quella delle persone adulte.
L’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus dedicato a scuole e Covid-19, ha sottolineato che i focolai tra studenti e personale scolastico sono pochi, ma è importante seguire le regole per riaprire in sicurezza.
Allo stato attuale, però, è molto difficile valutare i rischi della ripresa delle attività scolastiche proprio per la mancanza di studi sistematici.
Per sopperire alla mancanza di informazioni, si è guardato a cos’è successo nei paesi dove le scuole hanno già riaperto. Secondo quanto riportato da Science, tuttavia, si può affermare che le cose sono andate meglio dove si è riusciti:

  • distanziare i banchi e a ridurre le classi a non più di 10-15 studenti;
  • a limitare le interazioni negli spazi comuni;
  • a rendere obbligatorio l’impiego di mascherine dai 12 anni in su, almeno quando ci si alza dal banco o se il distanziamento tra i banchi non è praticabile;
  • a scaglionare le lezioni in presenza, anche mediante il ricorso alla didattica a distanza.

Tali principi di base sono confermati e previsti anche dal Governo italiano attraverso i protocolli e linee guida emessi in questi mesi.
Vediamo le principali misure che devono attuare le Istituzioni Scolastiche e le principali regole da rispettare, i cui cardini rimangono il distanziamento fisico e le misure di igiene e prevenzione:

  • previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza dovrà essere garantita nelle aule, con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per le attività svolte in palestra.
  • il consumo del pasto a scuola va assolutamente preservato, ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turni) di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l’eventuale fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.
  • andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni. Dovranno essere valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche.
  • la presenza dei genitori nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo. Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita degli allievi, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico.
  • dovrà essere garantito il ricambio dell’aria nelle aule.
  • prima della riapertura ogni scuola dovrà provvedere ad una pulizia approfondita di tutti gli spazi. Le pulizie, poi, dovranno essere effettuate quotidianamente.
  • dovranno essere resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola.


Le mascherine
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ha ribadito l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche specificando che:

  • nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
  • nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.


Chi ha meno di sei anni è esentato dall’obbligo (a meno della prima elementare in cui i bimbi dovranno indossare tutti la mascherina, anche se i 6 anni non sono ancora stati compiuti, al fine di tutelare tutta la classe).
Si evidenzia però che in caso di assistenza ad alunni con disabilità o bimbi della scuola dell’infanzia, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica/visiera, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.


Misurazione della temperatura
All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà restare a casa. Sarà importante rispettare, da parte di tutti, questa regola, per ridurre le possibilità di contagio.
Ogni scuola però potrà organizzarsi autonomamente, anche in relazione a quanto previsto dalla Regione di appartenenza (per es. anche se la responsabilità della rilevazione della temperatura degli studenti è stata affidata dal Governo alle singole famiglie, in Piemonte le scuole avranno l’obbligo di verificarlo. In particolare, la Regione raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a scuola. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana - attraverso un’autocertificazione che potrà essere fornita sul registro elettronico, sul diario o su un apposito modulo - per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia).


Referenti scolastici COVID-19
Il ministero ha previsto che per ogni scuola sia scelto un Referente scolastico per la COVID-19, che avrà il compito di tenere i contatti con l’ASL di riferimento e di coordinare l’applicazione delle misure preventive con i suoi omologhi degli altri istituti. Normalmente questo ruolo dovrebbe essere assegnato al dirigente scolastico, ma potrà anche essere scelta un’altra persona. È previsto che questa figura riceva una formazione specifica.


Cosa succede se qualcuno manifesta i sintomi della COVID-19?
I protocolli su come comportarsi sono stati pubblicati dall’ISS il 21 agosto 2020. I casi principali sono due: se uno studente o un operatore scolastico manifesta i sintomi a scuola, o a casa. Nel primo caso la scuola avvisa i genitori, e nel frattempo lo studente viene isolato in una stanza: gli deve essere misurata la temperatura e non deve essere mai lasciato solo (lui, se ha più di sei anni e se la tollera, e chi sta con lui deve indossare la mascherina). I genitori dovrebbero quindi riportare al più presto lo studente a casa, e contattare il medico di famiglia o l’ASL per fare eventualmente il tampone. Se a manifestare i sintomi è un insegnante o un membro del personale, se ne andrà autonomamente da scuola e provvederà a contattare il medico o l’ASL.
Se invece gli studenti manifestano i sintomi a casa, il ministero raccomanda che siano tenuti a casa, e che le loro condizioni siano seguite da un medico e comunicate alla scuola. La stessa cosa vale per gli insegnanti e gli operatori scolastici.
Il protocollo, quindi, dice in sostanza che nel dubbio i bambini e i ragazzi vanno tenuti a casa.
È previsto anche che se in una classe si verifica un numero alto e improvviso di studenti assenti – è indicato il 40 per cento – la scuola per il tramite del Referente Covid-19 dovrà avvisare l’ASL, che condurrà un’indagine epidemiologica.


E se qualcuno risulta positivo?
Il protocollo prevede che sia sanificata la scuola e che l’ASL provveda a fare la ricerca dei contatti della persona positiva al coronavirus, che sia uno studente, un insegnante o un operatore scolastico. I contatti stretti della persona positiva saranno messi in quarantena per 14 giorni e/o sottoposti al tampone: in questa categoria potrebbe essere rientrare l’intera classe, ma la decisione è rimessa all’ASL.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.


Contatti stretti di positivi
Se invece a risultare positivo al test è un convivente di un alunno o di un operatore scolastico, scatterà per quella persona la quarantena di 14 giorni. Ma per i contatti stretti di contatti stretti di positivi – per esempio i compagni di classe dell’alunno che convive con una persona positiva – non è invece prevista la quarantena, a meno che l’ASL non valuti diversamente.


Rientro a scuola
Se l’esito del tampone è positivo, per tornare a scuola sarà necessario un certificato in cui si risulta negativi a due tamponi consecutivi (sia per gli studenti che per il personale scolastico). In caso di malessere non legato al Covid-19, l’alunno (a eccezione della scuola dell’infanzia per la quale è previsto il certificato dopo 3 giorni di assenza) può tornare in classe senza certificato medico. Una norma, questa, contestata dai presidi che, in caso di assenza sopra i tre giorni per malessere non riconducibile al Covid, chiedono venga reintrodotta l’obbligatorietà del certificato di riammissione a scuola.
Su questo tema però le regioni si muovono in maniera differente. Nel Lazio per esempio, in caso di assenze superiori a cinque giorni, vige l’obbligo di certificato medico. In Veneto, Liguria e Piemonte è sufficiente l’autocertificazione dei genitori che però presuppone il via libera del pediatra. Se la scuola sospetta comunque i sintomi Covid, in assenza di tampone i dirigenti scolastici potrebbero sentirsi in diritto di rifiutare la riammissione.

A prescindere dalle modalità di rientro per le quali si augura siano posti dei chiarimenti a livello nazionale, rimane sicuramente il problema per i genitori i cui figli risulteranno in quarantena. A tal fine è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il DL 8 settembre 2020, n. 111 recante "disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (in vigore dal 9 settembre 2020).
All’articolo 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, è indicato che un genitore lavoratore potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente di età inferiore a quattordici anni. Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%, godibile sino al 31 dicembre 2020.
Lo smart-working o il congedo non vengono concessi per il periodo di quarantena se già l’altro genitore lavora in modalità agile o non svolge alcuna attività.


Lavoratori e studenti fragili
Ciascun Istituto deve poi garantire maggior tutela ai lavoratori fragili. A tal fine è raccomandato ai lavoratori di far presente alla Scuola, per il tramite del medico curante o del medico competente (mediante richiesta di visita), situazioni di fragilità personali da verificare rispetto alla situazione generale e aziendale.
Con la circolare ministeriale n.13 del 4 settembre 2020, è stato chiarito che è fragile il lavoratore colpito da patologie che in caso di infezione da coronavirus potrebbero determinare “un esito più grave o infausto” della malattia. Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore che potrebbero determinare un esito più grave o infausto.
Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

Per quanto riguarda la gestione degli alunni disabili e con particolari tipologie si fa riferimento al Piano scuola 2020-2021, D.M. 39 del 26/6/2020. Le famiglie dovranno comunicare alla scuola, in forma scritta e documentata, eventuali condizioni di fragilità del minore (in ragione della condizione di rischio derivante dallo stato di salute o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità e pertanto maggiormente esposto a un rischio di contagio) in modo tale che, nel rispetto della privacy si possano organizzare in accordo con il pediatra di libera scelta/medico curante e Dipartimento di prevenzione territoriale tutte le misure di tutela necessarie.


Didattica a distanza
Nelle linee guida per l’insegnamento, infine, la didattica digitale a distanza è prevista «in modo complementare e integrato» solo per le scuole superiori. Per quelle di grado inferiore, sarà usata solo in caso di nuove chiusure delle scuole.

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