A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e del rinnovato stato di emergenza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il nuovo DPCM, in vigore dal 8 settembre, proroga fino al prossimo 7 ottobre le misure contenute nel DPCM dello scorso 7 agosto e nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020.
Ricordiamo che l'adozione del decreto di proroga dello stato di emergenza, si è resa necessaria in considerazione della scadenza al 31 luglio della dichiarazione precedente.
Molti degli interventi straordinari adottati in questi mesi dal Governo per contenere gli effetti della pandemia sono infatti strettamente legati, nei loro presupposti di efficacia, alla dichiarazione dello stato di emergenza. Al cessare dello stato di emergenza al 31 luglio sarebbero quindi venute meno anche le misure adottate con i decreti-legge fin qui emanati. Per questa ragione, con delibera adottata nella seduta del 29 luglio (decreto-legge n. 83/2020), il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Entro tale termine potranno pertanto essere adottati i provvedimenti emergenziali (nazionali o regionali) restrittivi delle libertà personali e di impresa, che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, con la possibilità di "modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus".
All’interno di questo quadro normativo si colloca il nuovo DPCM 7 settembre che di fatto non introduce nuove restrizioni, ma neppure un allentamento delle misure esistenti.
Rimane pertanto confermata la necessità, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, del rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali che assicurino adeguati livelli di protezione il cui mancato rispetto determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Al contrario di ogni previsione non sono previste riaperture degli stadi che, almeno per il momento, dovranno restare a porte chiuse.
Anche le discoteche restano chiuse, l’ordinanza con la quale si è vietato il ballo nei locali pubblici e imposto l’obbligo di mascherina anche all’aperto, nei luoghi della movida dalle 18 alle 6 del mattino, è stata confermata.
Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina - salvo diverse ordinanze locali - viene confermato l’obbligo nei luoghi al chiuso, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone, o nei luoghi della movida, dalle 18 alle 6 del mattino l’utilizzo rimane obbligatorio. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.
Le mascherine sono obbligatorie anche sui mezzi pubblici e la capienza massima è stata portata all’80%, sia per i posti a sedere che per quelli in piedi. Inoltre, vi è l’obbligo di prevedere paratie laddove non è possibile garantire il distanziamento.
Riguardo gli scuolabus invece, questi potranno viaggiare con la capienza massima consentita nei casi in cui il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo non superi i 15 minuti. Gli studenti con età superiore ai sei anni compiuti dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo, a meno che non sia possibile l’allineamento degli alunni su posti singoli escludendo così il posizionamento “a faccia a faccia”.
Nei luoghi di culto si dovranno continuare ad adottare misure tali da evitare assembramenti.
Cinema, teatri, auditorium continuano ad avere posti a sedere pre-assegnati e distanziati, rispettando la distanza minima di almeno un metro (ad eccezione dei conviventi) e con un massimo di mille spettatori per gli spettacoli all’aperto e 200 nei luoghi chiusi.
Il Decreto integra il precedente DPCM del 7 agosto 2020 con i seguenti punti: