Pubblicato ufficialmente dal Governo il DPCM del 3 dicembre 2020 che istituisce nuove misure per il contenimento della pandemia da Coronavirus su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo DPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Il nuovo DPCM è in vigore dal 4 dicembre e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 gennaio 2021). L'Italia continua a rimanere divisa in tre zone: rossa, arancione e gialla come previsto dal
precedente DPCM del 03/11/2020. Di seguito le principali novità:
ZONE GIALLE
- Il coprifuoco è confermato dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, mentre viene esteso dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021.
Rimangono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale,
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
- Aperte le biblioteche (dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione) e gli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
- Rimangono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza,
nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.
- Nelle Università possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio
ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di
laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca; tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è
consentita solo con servizio in camera.
- Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 6 gennaio.
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.
ZONE ARANCIONI
Sostanzialmente invariate rispetto a DPCM 03/11/2020.
Confermati i divieti agli spostamenti contenuti nel precedente DPCM 03/11/2020 e pertanto:
- Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
ZONE ROSSE
Sostanzialmente invariate rispetto a DPCM 03/11/2020.
Confermati i divieti agli spostamenti contenuti nel precedente DPCM 03/11/2020 e pertanto:
- Vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza che collochi la regione/territorio in zona rossa.
RIENTRI DALL'ESTERO
Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena.
La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.
Con l’articolo 14 del provvedimento, infine, è disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute,
e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono attualmente definite:
- zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
- zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.
Tutte le altre regioni non indicate nella zona arancione o rossa trovano la loro collocazione in zona gialla.
Come auspicato dal premier Conte la speranza è che tutte le Regioni, prima delle vacanze natalizie, possano rientrare in fascia gialla.
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