Dal 24 gennaio 2026 è in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro e modifica in profondità il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08. La novità più impattante è la riduzione di dieci volte del valore limite di esposizione professionale (VLEP) alle fibre di amianto: da 0,1 a 0,01 fibre/cm³. Per le aziende che operano in ambienti con potenziale presenza di amianto, la risposta alla domanda è quasi sempre no: le valutazioni precedenti, calibrate sul vecchio limite, non soddisfano più i requisiti normativi vigenti.
Con un provvedimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro adottato nel marzo 2026, sono state definite le modalità operative per l’attivazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti, progressivamente istituite presso gli ambiti regionali. Le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni possono ora avviare formalmente l’iter di reintegro, con la possibilità di recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi formativi e investimenti in sicurezza.
Sì. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione conferma che anche il personale direttivo, pur non soggetto ai limiti ordinari di orario, è tutelato: se un carico di lavoro eccessivo provoca un danno alla salute, il datore di lavoro può risponderne ai sensi dell’art. 2087 del codice civile. La protezione dell’integrità psicofisica non conosce eccezioni di categoria.
Nel primo trimestre 2026 le denunce di infortunio in occasione di lavoro salgono a 101.163, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Calano i decessi sul lavoro (-6,8%), mentre aumentano gli infortuni in itinere (+9,6%) e soprattutto le malattie professionali (+16,7%). Lo certifica il comunicato INAIL del 4 maggio 2026.
Con la sentenza n. 12010 del 2026 la Sezione IV penale della Cassazione ribadisce che, nel distacco di lavoratori, il distaccatario è il garante primario della sicurezza e il preposto risponde non solo della vigilanza sul comportamento del lavoratore, ma anche dell’integrità delle attrezzature messe a disposizione. La pronuncia chiarisce un punto operativo critico: la rottura meccanica di un mezzo per usura non rilevata non è “caso fortuito” se riconducibile a carenze nei controlli
La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 16547 dell’8 maggio 2026, ha confermato la condanna del datore di lavoro e del RSPP per le lesioni gravi causate da una cesoia industriale obsoleta e priva delle necessarie protezioni. La pronuncia ribadisce che la nomina del RSPP non esonera il datore di lavoro dalla posizione di garante, e che il RSPP risponde penalmente per omessa segnalazione dei rischi evidenti.
L'addetto al primo soccorso in azienda rappresenta una figura prevista obbligatoriamente in ogni contesto lavorativo, regolata dall'art. 45 del D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003. È il datore di lavoro a occuparsi della designazione, scegliendo personale adeguato e assicurando una formazione specifica prima dell'attribuzione dell'incarico. Il corso previsto può avere una durata di 12 oppure 16 ore, a seconda dell'inquadramento dell'impresa nei Gruppi A, B o C, ed è richiesto un aggiornamento periodico ogni tre anni. Conoscere nel dettaglio il ruolo di questa figura, le modalità di nomina, le competenze richieste e la sua importanza all'interno del sistema di sicurezza aziendale è fondamentale per qualsiasi organizzazione.
Il defibrillatore automatico esterno (DAE) è uno strumento salvavita progettato per individuare e intervenire automaticamente sulle aritmie cardiache più gravi. In Italia la normativa di riferimento si è rafforzata con la Legge 4 agosto 2021, n. 116 e con il successivo DPCM del 23 ottobre 2024, che ha introdotto un piano quinquennale finalizzato alla diffusione estesa dei DAE in spazi pubblici, istituti scolastici e mezzi di trasporto. Oggi, per RSPP, datori di lavoro e responsabili delle risorse umane, è essenziale conoscere gli obblighi previsti, le corrette procedure di utilizzo e le possibilità di accesso agli incentivi INAIL.
Dal 24 maggio 2026 è terminato il periodo transitorio dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: i nuovi corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza dovranno essere erogati esclusivamente secondo lo standard unificato. Cambiano durate, modalità di erogazione, requisiti dei soggetti formatori e regole di tracciabilità per preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e lavoratori.
La sicurezza non è più soltanto una questione di norme e procedure. Oggi significa anche capacità di prevenire i rischi legati alla trasformazione digitale, costruire ambienti di apprendimento resilienti e promuovere comportamenti consapevoli all’interno di organizzazioni sempre più complesse e interconnesse.
Nel corso del 2024, in Italia sono stati denunciati 511.688 infortuni sul lavoro e 1.077 casi mortali, secondo le rilevazioni diffuse dall’INAIL. Sebbene si registrino lievi miglioramenti rispetto agli incidenti avvenuti durante l’attività lavorativa, i dati confermano come il tema della sicurezza continui a rappresentare una delle principali emergenze sociali del Paese. In questo contesto, l’evoluzione tecnologica — dall’intelligenza artificiale ai dispositivi IoT, fino ai wearable destinati all’ambiente industriale — sta inaugurando una nuova fase nella prevenzione dei rischi professionali, modificando profondamente il ruolo di RSPP, datori di lavoro e consulenti della sicurezza. Questo approfondimento analizza l’evoluzione del settore, le prospettive future e gli strumenti già oggi disponibili per migliorare la tutela dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non rappresenta soltanto una figura obbligatoria introdotta dal D.lgs. 81/08, ma può diventare, se adeguatamente coinvolto e sostenuto, un vero motore di innovazione e miglioramento all’interno dell’azienda. In numerosi contesti produttivi italiani, tuttavia, il suo incarico viene ancora considerato in modo prevalentemente passivo, circoscritto alla partecipazione alla riunione annuale sulla sicurezza e alla gestione delle problematiche più immediate. La normativa vigente, insieme alle esperienze delle organizzazioni più avanzate, suggerisce invece un approccio differente e molto più strategico.
Le tecnologie dedicate alla sicurezza sul lavoro stanno vivendo una fase di evoluzione significativa. Strumenti come droni per le ispezioni industriali, esoscheletri destinati all’uso professionale e sistemi IoT per il monitoraggio in tempo reale, un tempo relegati alla sperimentazione, sono oggi sempre più presenti nelle attività quotidiane di cantieri, stabilimenti produttivi e magazzini in Italia.
Nel febbraio 2026, l’INAIL ha diffuso una guida specifica sugli esoscheletri occupazionali, mentre risultano già in vigore le linee guida relative all’impiego dei droni nelle ispezioni su impianti in pressione. Questo contributo offre una panoramica aggiornata su come tali innovazioni si integrano nel quadro normativo del D.lgs. 81/08, evidenziandone benefici, potenzialità e le necessarie precauzioni da adottare.
Le malattie professionali restano tra gli aspetti più trascurati nell’ambito della sicurezza sul lavoro in Italia. In base agli ultimi dati INAIL, nel 2025 le segnalazioni di patologie legate all’attività lavorativa hanno superato le 85.000 unità, con un aumento del 9,9% rispetto al primo semestre del 2024. Il presente articolo approfondisce il significato di malattia professionale, le differenze rispetto all’infortunio sul lavoro, gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le principali novità normative introdotte sia a livello nazionale che europeo.
L’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza sul lavoro è passata in pochi anni dall’ambito sperimentale alle linee di produzione, agli uffici HR e alle sale operative di migliaia di aziende italiane. Il recente rapporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – pubblicato a marzo 2026 all’interno del documento ministeriale “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro” – traccia per la prima volta un quadro organico di questa trasformazione. Una evoluzione che offre strumenti di prevenzione avanzatissimi, ma che al tempo stesso introduce nuovi rischi e pone interrogativi normativi complessi, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e il controllo dei lavoratori.
Il dirigente per la sicurezza sul lavoro costituisce un elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.lgs. 81/2008. Secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Testo Unico, egli ha il compito di organizzare le attività lavorative e di controllare che le misure di sicurezza vengano applicate correttamente, condividendo con il datore di lavoro specifiche responsabilità di garanzia.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il percorso formativo obbligatorio è stato completamente aggiornato: sono previste 12 ore di formazione iniziale e un aggiornamento ogni cinque anni di almeno 6 ore, fruibili in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning.
Comprendere con precisione l’ambito di questo ruolo è ormai essenziale per tutte le aziende che intendono operare nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, il panorama della sicurezza sul lavoro in smart working cambia in modo sostanziale. Dal 7 aprile 2026 la mancata consegna dell’informativa scritta annuale ai lavoratori in modalità agile espone il datore di lavoro a sanzioni penali: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda fino a 7.403,96 euro. Il provvedimento modifica direttamente il D.lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, e riguarda tutte le imprese, senza distinzione di dimensione o settore. Con oltre 3,5 milioni di lavoratori agili in Italia, l’impatto è immediato e di vasta portata.
La prova di evacuazione rappresenta un obbligo stabilito dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 02/09/2021, che ogni datore di lavoro deve organizzare, registrare e verificare secondo criteri ben definiti. Non è una mera formalità: una gestione inadeguata può comportare conseguenze rilevanti, sia dal punto di vista delle sanzioni sia — soprattutto — per la sicurezza effettiva dei lavoratori. In questo articolo si descrivono il quadro normativo, la periodicità minima, le figure coinvolte, le modalità operative e la documentazione richiesta.
L'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza sul lavoro sta ridisegnando il perimetro della prevenzione aziendale, con strumenti che spaziano dai sensori indossabili ai sistemi di analisi predittiva degli infortuni. Tuttavia, la normativa italiana — dal D.lgs. 81/08 alla Legge n. 132/2025 sull'IA — fissa paletti precisi: la tecnologia può supportare, ma non sostituire, il processo umano di valutazione dei rischi. Comprendere come queste due dimensioni si compenetrano è oggi una priorità per RSPP, datori di lavoro e consulenti di settore.
Lo stress lavoro-correlato costituisce un rischio che tutte le imprese — a prescindere dalla dimensione o dal settore di attività — sono obbligate a valutare e includere nel DVR. Con la metodologia INAIL introdotta nel 2025, ormai pienamente in vigore e adattata ai contesti di lavoro da remoto e agli ambienti ad alta digitalizzazione, il sistema degli obblighi ha subito un aggiornamento rilevante. Tuttavia, a un anno dalla sua entrata in applicazione, molte aziende non si sono ancora adeguate alle nuove disposizioni. Vediamo quindi quali sono gli elementi essenziali da conoscere, i soggetti coinvolti e le possibili conseguenze in caso di mancato rispetto.