Modalità d'erogazione e date
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Addetti formati negli ultimi 5 anni
Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto antincendio in aziende con attività di Livello 1 (già Rischio Basso).
I macro settori in cui è presente un tale Livello sono a titolo di esempio: commercio al dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (lavanderie, parrucchieri, ecc.), immobiliari, amministrazioni, informatica, associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organismi territoriali. Si rimanda comunque al DVR per la corretta identificazione del livello/rischio.
L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, “il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso”. Responsabile della nomina e della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore di Lavoro.
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio.
L'aggiornamento, della durata di 2 ore, è obbligatorio.
artt. 18, 37 e 43 D.Lgs. 81/08 e D.M. 02/09/2021
La formazione di aggiornamento è strutturata come segue:
Esercitazioni pratiche
2 ore di pratica
Al termine del corso sarà effettuata una simulazione di pronto intervento e ogni partecipante sarà sottoposto ad un test di apprendimento.
A seguito di questo, verrà consegnato l'attestato di partecipazione e avvenuto aggiornamento.
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste:
Inserite nel riquadro sottostante il codice ricevuto per accedere agli atti.