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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro.
Sopralluogo/sopralluoghi e raccolta dati;
Predisposizione della relazione;
Consegna della documentazione redatta.
La valutazione del rischio deve essere aggiornata con cadenza triennale o biennale in funzione alla tipologia di rischio (irrilevante o medio/alto).
La valutazione dei rischi deve comunque essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.