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Valutazione del rischio molestie

Valutazione del rischio molestie

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A chi è rivolto

Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.

Riferimenti legislativi

Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.Lgs. 159 del 30/10/25

Sanzioni

Secondo l’art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, la sanzione per la violazione dell’articolo 29, comma 1, omessa valutazione di uno o più rischi (inclusi quelli da violenza e molestie) è la seguente:

Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57€.

Modalita d'erogazione

Sulla base di un’analisi strutturata del contesto organizzativo e delle attività svolte, il servizio viene erogato attraverso la raccolta sistematica di informazioni mediante check list dedicate e strumenti di indagine riconosciuti. I dati vengono analizzati in modo integrato per individuare eventuali criticità e determinare il livello di rischio per aree, gruppi omogenei e mansioni. L’attività si conclude con la redazione di un documento tecnico che restituisce gli esiti della valutazione e definisce un piano operativo di misure di prevenzione e gestione, con priorità e tempistiche di intervento chiaramente definite.

Scadenza servizio

La valutazione del rischio deve essere rielaborata in occasione di modifiche agli ambienti di lavoro, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di eventi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

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