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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro.
Sopralluogo/sopralluoghi di raccolta dati (verifica documentale e visita dei locali); Redazione del Documento di Valutazione del Rischio; Consegna della documentazione redatta.
Secondo le esigenze del Cliente, in fase di aggiornamento della documentazione possono essere predisposti: Fac simili di nomina; Fac simili di comunicazioni varie ai dipendenti o alle autorità di competenza; Fascicoli informativi per i lavoratori.
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.