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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con ammenda da € 1.000 a € 2.000.
Sopralluogo/sopralluoghi di raccolta dati (verifica documentale e visita dei locali); Redazione del Documento di Valutazione del Rischio; Consegna della documentazione redatta.
Secondo le esigenze del Cliente, in fase di aggiornamento della documentazione possono essere predisposti: Fac simili di nomina; Fac simili di comunicazioni varie ai dipendenti o alle autorità di competenza; Fascicoli informativi per i lavoratori.
L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato in occasione di variazione dei livelli di rischio e/o dei processi di lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.