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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva che utilizza, manipola o è esposto ad agenti chimici.
Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Sopralluogo/ghi di raccolta dati (verifica documentale, presa visione delle schede di sicurezza e visita dei luoghi di lavoro); Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico; Consegna della documentazione redatta.
La valutazione del rischio deve essere aggiornata periodicamente e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
È raccomandabile un aggiornamento almeno triennale.