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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sopralluogo/sopralluoghi di raccolta dati (verifica documentale e visita dei locali); Redazione del Documento di Valutazione del Rischio; Consegna della documentazione redatta.
Secondo le esigenze del Cliente, in fase di aggiornamento della documentazione possono essere predisposti: Fac simili di nomina; Fac simili di comunicazioni varie ai dipendenti o alle autorità di competenza; Fascicoli informativi per i lavoratori.
L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato in occasione di variazione dei livelli di rischio e/o dei processi di lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Di fatto si consiglia almeno un aggiornamento annuale che il datore di lavoro può far coincidere con la riunione periodica del Servizio Prevenzione e Protezione (ove prevista).