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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sopralluogo/sopralluoghi di raccolta dati (verifica documentale e visita dei locali); Redazione del Documento di Valutazione del Rischio; Consegna della documentazione redatta.
Secondo le esigenze del Cliente, in fase di aggiornamento della documentazione possono essere predisposti: Fac simili di nomina; Fac simili di comunicazioni varie ai dipendenti o alle autorità di competenza; Fascicoli informativi per i lavoratori.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nelle ipotesi di cui sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Di fatto si consiglia almeno un aggiornamento annuale.