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Responsabile del servizio prevenzione e protezione

Responsabile del servizio prevenzione e protezione

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A chi è rivolto

Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.

Riferimenti legislativi

Art. 17 D.Lgs. 81/08

Sanzioni

In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Modalita d'erogazione

Il consulente designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, collabora con il Datore di Lavoro al fine di: individuare i fattori di rischio e valutarne l'entità; individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; elaborare le misure preventive e protettive; stabilire i sistemi di controllo e mantenimento di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Note al servizio

Il D.Lgs. 81/08 non prevede responsabilità né sanzioni specifiche per questa figura. Ciò è dovuto al fatto che il RSPP non ha a priori potere decisionale o di spesa, ma solo funzioni consultive.

Scadenza servizio

Il servizio si intende a tempo indeterminato, fino a disdetta della nomina stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata alle autorità competenti.

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