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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva che sia soggetto a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero.
Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Sopralluogo di raccolta dati (verifica documentale e visita dei luoghi di lavoro); Redazione dei rapporti con risultati delle misure effettuate; Consegna della documentazione.
Costi da valutare a seconda dello strumento. La valutazione deve essere effettuata seguendo attentamente le linee guida ISPESL.
La valutazione del rischio vibrazioni deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale. La valutazione deve comunque essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.