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Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva esposto a sorgenti di rumore.
Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Sopralluogo/sopralluoghi con fonometro per misurazione del rumore e raccolta dati; Predisposizione della relazione con calcolo dell'esposizione per mansione; Consegna della documentazione redatta.
Alla relazione di calcolo, è generalmente allegata la planimetria indicativa dei punti ove è stata effettuata la misura.
La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale. La valutazione deve comunque essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.