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Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (per le attività soggette al campo di applicazione)
DPCM 08/03/2020 e s.m.i. (tutte le attività)
Protocollo anti-contagio 14/03/2020 e s.m.i.
Attività soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/08
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Codice penale: Delitto per lesioni personali colpose (art. 590 c.p) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), integrabili qualora uno o più dipendenti aziendali contraggano la malattia o muoiano, a causa del mancato rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
Tutte le attività non soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/08 con accesso di pubblico e/o personale esterno
Codice penale: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Raccolta dati mediante videoconferenza;
Verifica applicazione protocollo anti-contagio;
Redazione del documento di gestione del rischio indicante le misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali;
Predisposizione informative, fac simili operativi, fac simili cartellonistica.
Consegna della documentazione redatta.
L’aggiornamento del Documento deve essere effettuato in occasione di variazioni normative.