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Esperto di Radioprotezione (RPE) e Specialista in Fisica Medica

Esperto di Radioprotezione (RPE) e Specialista in Fisica Medica

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A chi è rivolto

Aziende e Strutture operanti sia in campo industriale che sanitario, detenenti sorgenti radioattive o apparecchiature produttrici di Raggi X.
Lo specialista in fisica medica è abilitato ad operare solo in campo sanitario.

Riferimenti legislativi

D.Lgs. 101/20

Sanzioni

In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con:
Arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da € 1.000 a € 3.000 circa, per la mancata nomina dell’Esperto di Radioprotezione;
Arresto da 15 giorni a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 5.000 circa, per la mancata nomina del Fisico Sanitario.

Modalita d'erogazione

Sopralluogo/sopralluoghi per raccolta dati ed effettuazione delle misure sulle sorgenti radioattive o produttrici di raggi X; Predisposizione della relazione, dei registri, delle procedure di sicurezza e dei protocolli di garanzia di qualità; Consegna della documentazione redatta.

Note al servizio

Le figure dell’ Esperto Qualificato e del Fisico Sanitario possono coincidere, ma si tratta di due differenti abilitazioni.

Scadenza servizio

Il controllo sulle specifiche apparecchiature deve essere annuale secondo quanto previsto dal art 131 comma 1 lettera c.

Servizi