Sei interessato al servizio "Valutazione di conformità alla regola tecnica per attività non soggette al controllo dei VVF"? Compila il seguente formulario e sarai contattato da un nostro consulente. I campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatori.
Il servizio è rivolto alle attività non ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011, ma tuttavia normate da regole tecniche che impongono specifici requisiti antincendio.
D.M. 12 aprile 1996 e D.M. 28 aprile 2005 (rispettivamente impianti termici alimentati a gas e a liquido combustibili): Autorimesse con capienza fino a nove autoveicoli; Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo con capienza fino a 100 persone; Strutture ricettivo turistiche (alberghi, etc.) fino a 25 posti letto; Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con capienza fino a 100 persone; Edifici ad uso civile con altezza antincendio fino a 24 metri.
Il datore di lavoro che non provvede alla valutazione dei rischi (art. 55 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Sopralluogo in azienda ed esecuzione dei rilievi; verifica puntuale dell’attività alla specifica regola tecnica di riferimento. E’ prevista l’elaborazione di relazione tecnica; se necessario (richieste finanziamenti in ambito scolastico, etc.) al termine degli eventuali lavori di adeguamento, è rilascia una certificazione di conformità ai requisiti antincendio.
Il servizio è di supporto alla valutazione del rischio incendio.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività (art. 28, comma 3 bis D.Lgs. 81/08).