Sei interessato al servizio "Asseverazioni sulla funzionalità e l'efficienza degli impianti antincendio"? Compila il seguente formulario e sarai contattato da un nostro consulente. I campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatori.
Il servizio è rivolto alle attività ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011 che debbano rinnovare la conformità antincendio.
UNI 10779 (impianti idranti); UNI 9795 (impianti di rivelazione e segnalazione incendi); UNI 12845 (impianti sprinkler); Regole tecniche di prevenzione incendi per attività “normate”
Ai sensi del D. Lgs n. 139/2006, chiunque, in qualità di titolare di una delle attività ricadenti nell’elenco del DPR 151/2011, ometta di richiedere il rinnovo della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582. Inoltre, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività.
1a fase Prova di funzionamento dell’impianto antincendio; verifica che le risultanze della prova siano conformi alla documentazione progettuale agli atti presso il Comando VVF e, più in generale, alla specifica normativa vigente.
2a fase Ad esito positivo verrà redatta (su modulistica VVF) l’asseverazione attestante la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi.
L’esecuzione della seconda fase è vincolata alla verifica positiva della prima fase.
Per le attività soggette al controllo VVF e munite di impianti antincendio, l’asseverazione è prevista con cadenza quinquennale. Per le sole attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato 1 al DPR 151/2011, la cadenza è decennale.