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In ambienti di lavoro in cui sono presenti composti chimici potenzialmente dannosi per il personale, il datore di lavoro ha la responsabilità di attuare misure specifiche di protezione e prevenzione. Fondamentali, ed imposte dalla normativa, sono quindi la rilevazione e la misura delle sostanze presenti in atmosfera nell’ambiente di lavoro.
Il Titolo IX del Decreto Legislativo 81/08, art. 221, comma 1 “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici”.
In particolare, l’articolo 225, comma 2 “Misure specifiche di protezione e di prevenzione” afferma che “il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute”.
La principale norma tecnica di riferimento per l’attuazione delle misurazioni previste dal D.Lgs. 81/08 è la norma UNI EN 689:2019, che delinea la strategia per la valutazione del rischio occupazionale di esposizione ad agenti chimici aerodispersi. La norma fornisce anche le informazioni necessarie relative ai metodi e strategia di campionamento, così come di confronto dei risultati dell’indagine ambientale con i valori limite di riferimento.
La norma prevede una valutazione dell’esposizione, che comprende la caratterizzazione di base dei luoghi di lavoro, la costituzione dei gruppi di esposizione similare (i cosiddetti gruppi omogenei), l’individuazione di una procedura di misurazione idonea, ovvero la più corretta strategia di campionamento, l’esecuzione delle misurazioni dell’esposizione, la validazione dei risultati delle misurazioni dell’esposizione, il confronto dei risultati con i valori limite di riferimento. A seguito dei risultati si stabilisce poi la periodicità del monitoraggio.
I risultati vengono equiparati ai valori limite di riferimento che sono definiti negli allegati XXXVIII (agenti chimici) e XLIII (agenti cancerogeni) del D.Lgs. 81/08 e da altri enti internazionali, come ad esempio l’ACGIH, che è un’associazione professionale americana non governativa, a carattere scientifico, che anche in Italia è considerata come uno dei principali riferimenti di confronto nel mondo dell’igiene industriale. Nel mondo produttivo attuale, possiamo anche affermare che non tutti gli agenti chimici presenti hanno un valore limite di riferimento, si po' affermare che lo hanno solo gli agenti chimici più utilizzati o più presenti oppure classificati come pericolosi.
Come riportato dal D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve dimostrare di aver effettuato controlli periodici a dimostrazione della salubrità dei luoghi di lavoro, e se ci si è affidati alla norma UNI 689/19 come strategia di campionamenti, la periodicità è stabilita in base ai risultati ottenuti (più alti sono i valori, più le scadenze di monitoraggio saranno ravvicinate).
Il D.Lgs. 81/08 prevede i controlli periodici sulla misurazione di agenti pericolosi negli ambienti di lavoro, ma non stabilendo dei criteri specifici non prevede nessuna disciplina sanzionatoria.
È pur vero, che avere dei dati di monitoraggio ambientale periodico mette comunque l’azienda nella condizione di dimostrare il rispetto della normativa di riferimento e anche un domani la documentazione comprovante la salubrità degli ambienti di lavoro può essere un importante aiuto nella gestione di eventuali denunce di malattie professionali.
Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di aria, utilizzando strumentazione tecnica tarata e controllata. Il prelievo viene eseguito nel rispetto delle norme come la UNI EN 689/19.
I campioni prelevati sono sottoposti ad analisi presso laboratorio accreditato.