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Le emissioni in atmosfera si riferiscono a qualsiasi sostanza introdotta in atmosfera che possa generare inquinamento. Pertanto, attività produttive come ad esempio fonderie, verniciature, lavorazioni superficiali dei metalli, falegnamerie, industrie chimiche e farmaceutiche, industria delle materie plastiche e della gomma, devono innanzitutto essere autorizzati all’emissione in atmosfera secondo la normativa vigente e devo poi controllare periodicamente i valori limite di riferimento eseguendo prelievi ai camini di campioni di aria.
Il testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06 disciplina il sistema autorizzativo nazionale, e la seguente tripartizione, distinguendo tra:
L’autorizzazione contiene indicazioni quali valori di emissione, metodi di campionamento e analisi, criteri per la valutazione della conformità legislativa, periodicità dei controlli. Ottenuta l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto, l’avvio della sua operatività deve essere comunicato e gestito in coordinamento con gli enti di controllo attraverso due fasi principali:
Successivamente, la periodicità dei controlli per le autorizzazioni ordinarie è annuale (se non espressamente previsto diversamente in autorizzazione), mentre per quelle in deroga (se previsti) è biennale.
Per la Regione Lombardia, l’invio dei controlli periodici all’arpa di riferimento è stato sostituito dall’obbligo di compilazione del portale telematico AUA POINT.
INOSSERVANZA |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
SANZIONE |
Installazione di un impianto senza autorizzazione o con la tale scaduta, modifica sostanziale senza autorizzazione; |
Art. 279 |
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro |
Modifica non sostanziale senza autorizzazione; |
Art. 279 |
Ammenda da 300 a 1.000 euro |
Superamento dei limiti alle emissioni in atmosfera riportate nell’apposita autorizzazione (A.I.A, A.U.A, autorizzazione alle emissioni); |
Art. 279 |
Arresto fino a un anno (quest’ultima sanzione è sempre presa se vengono superati i valori limite di qualità dell’aria) o Ammenda fino a 10.000. |
Mancata comunicazione dei dati prescritti sull’autorizzazione agli enti competenti; |
Art. 279 |
Arresto fino ad un anno e ammenda fino a 1.032 euro. |
Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di aria dai camini, utilizzando strumentazione tecnica tarata e controllata. Il prelievo viene eseguito nel rispetto delle norme come la UNI 158/88.
I campioni prelevati sono sottoposti ad analisi presso laboratorio accreditato.