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L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche per via dell'economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.
Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L'amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.
Nel marzo del 1992, una volta certificata la pericolosità dell’amianto, è stata pubblicata la legge n. 257, anche in attuazione a specifiche direttive comunitarie, per la cessazione dell’estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell'amianto e per il suo smaltimento controllato.
In attuazione di tale legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica. Per quanto concerne l'inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati limiti per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi.
In seguito, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal d.lgs. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e le bonifiche urgenti.
È necessario, però, fare chiarezza: la legge in questione non prevede l’obbligo di rimozione delle strutture già edificate, ma vieta unicamente di fabbricare nuovi prodotti in amianto. Questo particolare minerale, infatti, è certamente dannoso per l’uomo, ma soltanto se non viene sottoposto alle manutenzioni necessarie per evitare che le fibre siano rilasciate nell’ambiente.
La necessità di tenere monitorato l’amianto è il motivo per il quale la legge del 1992 impone la segnalazione all’ASL della presenza di amianto nelle strutture e che ha portato alla valutazione del rischio amianto.
A tale proposito, il D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" del Titolo IX "Sostanze pericolose", disciplina gli obblighi del datore di lavoro in occasione dello svolgimento di attività lavorative che possano comportare esposizione all'amianto (ossia, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs., "manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), per ognuno dei quali è prevista una specifica sanzione.
In tale ambito, l'articolo 248 specifica che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 249 del D.Lgs n. 81/2008, in cui si menziona l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (cfr. articolo 28 del medesimo D. Lgs.), che ha come oggetto anche i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi.
Definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, elabora il piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel richiamato documento di valutazione dei rischi e, qualora si registri un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, devono essere segnalati alla ASL di competenza.
Prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro, che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno (articolo 256 del D. Lgs).
Il datore di lavoro è quindi obbligato a mappare l’amianto presente ed eventualmente ad effettuare la relativa valutazione del rischio, a seconda dello stato di conservazione del manufatto. La periodicità dei controlli è risultato della suddetta valutazione.
La nostra società, con personale tecnico specializzato, è in grado di effettuare analisi e campionamenti per la determinazione di presenza di amianto su campioni massivi e aerodispersi con diverse metodiche (MOCF, SEM, FTIR) ufficiali.
A richiesta, siamo, inoltre, in grado di predisporre relativa valutazione tecnica dell’indice di degrado (ID) come da algoritmo DDG Lombardia 13237 del 18.11.2008.