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Per acque potabili si intendono principalmente le acque distribuite tramite pubblici acquedotti, ma anche in cisterne, in bottiglie e altri contenitori, impiegate per usi domestici, nelle industrie alimentari e nella preparazione dei cibi e bevande.
Le fonti di approvvigionamento possono essere diverse: si possono usare sia acque sotterranee che superficiali anche salmastre, se opportunamente trattate.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è stato ufficialmente abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano.
La normativa, emanata in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, è entrata ufficialmente in vigore dal 21 marzo 2023 e prevede diverse novità rispetto al provvedimento precedente (del 2001).
Il D.Lgs. n.18/2023, all'articolo 4 (Obblighi generali), dice che le acque destinate al consumo umano debbano essere "salubri e pulite".
Per definirsi tali, e osservare i requisiti minimi previsti dal decreto, tali acque devono soddisfare diversi requisiti. Il primo, ad esempio, riguarda il fatto di non contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.
Inoltre:
Nel Decreto n.18/2023 si parla anche di "piano di sicurezza dell'acqua", ovvero il piano che permette di definire e implementare l'analisi di rischio della filiera idro-potabile (in conformità a quanto indicato all'articolo 6). Questa analisi si articola in valutazione, gestione del rischio, comunicazione e azioni a queste correlate.
È pacifico che il recepimento della Direttiva in esame sia un importantissimo traguardo per il nostro Paese che conduce ad:
Al fine di verificare la salubrità delle acque potabili il nuovo decreto elenca nuovi parametri da verificare e varia alcuni limiti di accettabilità.
Analisi chimica (Allegato I, parte B):
Analisi microbiologica (Allegato 1 parte D):
Un’importante novità è l’obbligo di analisi della Legionella nell’acqua potabile distribuita nelle strutture prioritarie elencate in Allegato VIII, con valore limite pari a 1000 UFC/L.
Secondo quanto introdotto dal decreto legislativo 18/2023, i controlli finalizzati a verificare la qualità e la salubrità dell'acqua prevedono una serie di attività che devono essere eseguite nel rispetto dell'articolo 4 in termini di obblighi, in conformità con l'articolo 12 in merito ai controlli, e in ottemperanza a quanto previsto dalle parti A e B dell'allegato II per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio.
Nello specifico, è richiesto alle autorità sanitarie di adottare opportuni programmi di controllo sulle filiere idro-potabili nei territori di propria competenza, con il contributo delle autorità sanitarie locali e delle agenzie SNPA - Sistema Nazionale Protezione Ambiente.
I programmi di controllo si dividono in:
Per quanto riguarda la frequenza delle analisi, è previsto che, per i controlli esterni, il numero minimo di campioni annui sia quello riportato dalla Tabella 1 nell'allegato II, mentre per i controlli interni, i campioni devono essere concordati con l'azienda sanitaria territoriale sia per quanto concerne la frequenza sia i punti di prelievo.
Per la prima volta vengono coinvolti nel sistema anche i piccoli esercenti, che hanno a disposizione tutte le linee guida necessarie per fare la loro parte: i gestori di strutture alberghiere, di ristoranti, di bar, di mense, agriturismi e tutti gli altri esercenti della ristorazione pubblica e collettiva sono chiamati all’azione.
Il decreto chiede loro di fornire all’autorità competente una fotografia dello stato di salubrità e qualità dell’acqua in loro gestione: per quel che riguarda gli esercenti sopra descritti si tratta dell’acqua a partire dall’allacciamento all’acquedotto, sino al punto di erogazione della stessa (i rubinetti). Questo implica un aggiornamento del manuale di autocontrollo, col reperimento di tutti i dati necessari ed un’analisi dell’acqua.
L’articolo 23 è volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame. Tra le disposizioni più rilevanti si segnala:
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvederanno le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di acqua, in conformità con le norme di riferimento. I campioni sono gestiti e trasportati al laboratorio accreditato per l’analisi, con modalità controllate al fine di garantirne l’integrità chimico-fisica-biologica.