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Acque potabili

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Che cosa sono?

Per acque potabili si intendono principalmente le acque distribuite tramite pubblici acquedotti, ma anche in cisterne, in bottiglie e altri contenitori, impiegate per usi domestici, nelle industrie alimentari e nella preparazione dei cibi e bevande.
Le fonti di approvvigionamento possono essere diverse: si possono usare sia acque sotterranee che superficiali anche salmastre, se opportunamente trattate.


Riferimenti legislativi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è stato ufficialmente abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano.

La normativa, emanata in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, è entrata ufficialmente in vigore dal 21 marzo 2023 e prevede diverse novità rispetto al provvedimento precedente (del 2001).

Il D.Lgs. n.18/2023, all'articolo 4 (Obblighi generali), dice che le acque destinate al consumo umano debbano essere "salubri e pulite".

Per definirsi tali, e osservare i requisiti minimi previsti dal decreto, tali acque devono soddisfare diversi requisiti. Il primo, ad esempio, riguarda il fatto di non contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.

Inoltre:

  • devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti all'allegato I (ovvero, nello specifico, i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni);
  • devono essere conformi ai valori per parametri supplementari, non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
  • devono essere adottate le misure necessarie previste agli articoli dal 5 al 15.

Nel Decreto n.18/2023 si parla anche di "piano di sicurezza dell'acqua", ovvero il piano che permette di definire e implementare l'analisi di rischio della filiera idro-potabile (in conformità a quanto indicato all'articolo 6). Questa analisi si articola in valutazione, gestione del rischio, comunicazione e azioni a queste correlate.

È pacifico che il recepimento della Direttiva in esame sia un importantissimo traguardo per il nostro Paese che conduce ad:

  • un’implementazione del coordinamento fra i sistemi nazionali e quelli comunitariper la gestione e lo scambio di informazioni inerenti alle acque e per meglio garantire l’informazione al pubblico;
  • un maggiore controllo sulle approvazioni per l’utilizzo di reagenti chimicie di mezzi di filtrazione e trattamento;
  • una profonda revisione del sistema di controllo, vigilanza e sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabilee dei sistemi idrici;
  • oltre all’indispensabile revisione dell’impianto sanzionatorio.

Valori limite

Al fine di verificare la salubrità delle acque potabili il nuovo decreto elenca nuovi parametri da verificare e varia alcuni limiti di accettabilità.

Analisi chimica (Allegato I, parte B):

  • Antimonio con valore limite di 10 µg/L;
  • Bisfenolo A con valore limite 2,5 µg/L;
  • Clorati e Cloriti con valore limite di 0,25 mg/L (dal 12/01/2026);
  • Cromo con valore limite di 25 µg/L (dal 12/01/2026);
  • Acidi aloacetici (HAAS) con valore limite 60 µg/L;
  • Microcistina - LR con valore limite 1 µg/L;
  • PFAS totale con valore limite di 0.50 µg/L;
  • Piombo con un valore limite di 5 µg/L (tassativo dal 12/01/2036);
  • Rame con un valore limite di 2 mg/L;
  • Selenio con un valore limite di 20 µg/L;
  • Somma di PFAS con valore limite 0,10 µg/L;
  • Uranio, con valore limite di 30 µg/L;
  • Vanadio con un valore limite di 140 µg/L;

Analisi microbiologica (Allegato 1 parte D):
Un’importante novità è l’obbligo di analisi della Legionella nell’acqua potabile distribuita nelle strutture prioritarie elencate in Allegato VIII, con valore limite pari a 1000 UFC/L.


Controlli

Secondo quanto introdotto dal decreto legislativo 18/2023, i controlli finalizzati a verificare la qualità e la salubrità dell'acqua prevedono una serie di attività che devono essere eseguite nel rispetto dell'articolo 4 in termini di obblighi, in conformità con l'articolo 12 in merito ai controlli, e in ottemperanza a quanto previsto dalle parti A e B dell'allegato II per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio.
Nello specifico, è richiesto alle autorità sanitarie di adottare opportuni programmi di controllo sulle filiere idro-potabili nei territori di propria competenza, con il contributo delle autorità sanitarie locali e delle agenzie SNPA - Sistema Nazionale Protezione Ambiente.

I programmi di controllo si dividono in:

  • Controlli interni: svolti dalle aziende sanitarie competenti sul territorio, coordinate dalle regioni o dalle province autonome;
  • Controlli esterni: svolti dal gestore, attraverso laboratori di analisi propri o di altri gestori del servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda la frequenza delle analisi, è previsto che, per i controlli esterni, il numero minimo di campioni annui sia quello riportato dalla Tabella 1 nell'allegato II, mentre per i controlli interni, i campioni devono essere concordati con l'azienda sanitaria territoriale sia per quanto concerne la frequenza sia i punti di prelievo.

Per la prima volta vengono coinvolti nel sistema anche i piccoli esercenti, che hanno a disposizione tutte le linee guida necessarie per fare la loro parte: i gestori di strutture alberghiere, di ristoranti, di bar, di mense, agriturismi e tutti gli altri esercenti della ristorazione pubblica e collettiva sono chiamati all’azione.

Il decreto chiede loro di fornire all’autorità competente una fotografia dello stato di salubrità e qualità dell’acqua in loro gestione: per quel che riguarda gli esercenti sopra descritti si tratta dell’acqua a partire dall’allacciamento all’acquedotto, sino al punto di erogazione della stessa (i rubinetti). Questo implica un aggiornamento del manuale di autocontrollo, col reperimento di tutti i dati necessari ed un’analisi dell’acqua.


Sanzioni

L’articolo 23 è volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame. Tra le disposizioni più rilevanti si segnala:

  • la fornitura di acqua destinata al consumo umano non a norma, da parte del gestore idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 16 mila a 92 mila euro);
  • la violazione delle norme, da parte del gestore della distribuzione idrica interna, per la fornitura di acque attraverso sistemi di distribuzione interni (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
  • in un’impresa alimentare di acqua non conforme, con conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finali ed effetti sulla salute dei consumatori (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
  • l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 70.000 euro);
  • l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni (sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro);
  • l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, nel caso specifico che i provvedimenti riguardino i sistemi di fornitura idro-potabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro);
  • violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità per materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 80.000 euro).

All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvederanno le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Modalita d'erogazione

Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di acqua, in conformità con le norme di riferimento. I campioni sono gestiti e trasportati al laboratorio accreditato per l’analisi, con modalità controllate al fine di garantirne l’integrità chimico-fisica-biologica.

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