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Acque reflue

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Che cosa sono?

Secondo il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 74), le acque reflue sono così definite:

  • Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio e all'ingrosso e bar); le sostanze provenienti dalle deiezioni umane contengono essenzialmente cellulosa, lipidi, sostanze proteiche, urea, acido urico e glucidi.
  • Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione), differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; le caratteristiche di tali reflui sono variabili in base al tipo di attività industriale. In base a quanto stabilito dall'all. 5 parte III del D.lgs n. 152/06, le acque industriali si distinguono in pericolose o non pericolose per l'ambiente.
  • Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle cosiddette di ruscellamento (meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio delle strade, ecc.) convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; le acque di ruscellamento contengono varie sostanze microinquinanti, quali idrocarburi, pesticidi, detergenti, detriti di gomma.
  • Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 101 co. 7 d.lgs 152/06).

Riferimenti legislativi

A tutela delle acque dall’inquinamento tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (AUA) : questo è quanto prevede l’art. 124 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 e s.m.i.


Valori limite

Sempre con riferimento all'allegato 5 parte III del D.lgs n. 152/06 a seconda del tipo di acqua reflua e del corpo ricettore lo scarico nell'ambiente deve essere effettuato rispettando i seguenti limiti di emissione che si raggiungono mediante appositi trattamenti di depurazione:

Scarico in corpi idrici superficiali significativi

  • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 1 che fissa i valori limiti ammissibili di BOD5, COD e solidi sospesi totali. Nel caso in cui lo scarico interessa aree sensibili deveno essere rispettati i limiti riportati in tabella 2 la quale indica i parametri limite che descrivono i nutrienti legati all'eutrofizzazione delle acque: fosforo totale, azoto totale. Se il refluo urbano contiene anche scarichi di natura industriale deve essere rispettata anche la tabella 3 prima colonna
  • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 prima colonna
  • acque reflue industriali pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 e 3/A

Scarico in corpi idrici superficiali non significativi

  • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4
  • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 4
  • acque reflue industriali pericolose - vietato

Scarico sul suolo

  • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4
  • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 4
  • acque reflue industriali pericolose - vietato

in fognatura

  • acque reflue domestiche - sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento
  • acque reflue industriali - limiti di emissione riportati in tabella 3 seconda colonna

Dettagli e tabelle
Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici


Controlli

La periodicità del controllo analitico è fissata dagli atti autorizzativi e può essere molto variabile: dal controllo annuale (anche ai fini della determinazione e del controllo della congruità della tariffa) a controlli molto più frequenti (mensili, quindicinali, ...).


Sanzioni

INOSSERVANZA

RIFERIMENTO NORMATIVO

SANZIONE

Supero dei valori limite di emissione di cui all’allegato V alla parte terza del decreto sopracitato o eventualmente dai valori fissati dalle regioni;

Art. 133
comma 1

Ammenda dai 3.000 ai 30.000 euro. Se lo scarico avviene in aree protette o le cui acque sono destinate al consumo umano, in questo caso l’ammenda sarà di minimo 20.000 euro.

Effettuare scarichi senza autorizzazione o con quest’ultima revocata;

Art. 133 comma 2 e Art. 137 comma 1

Ammenda dai 1.500 ai 15.000 euro.

Inosservanza nelle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione allo scarico;

Art. 133
comma 3

Arresto fino a un anno (quest’ultima sanzione è sempre presa se vengono superati i valori limite di qualità dell’aria) o Ammenda fino a 10.000.

Scarico senza autorizzazione di sostanze pericolose;

Art. 137
comma 2

Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda tra 5.000 e 52.000 euro.

Scarico di reflui industriali o provenienti dal trattamento acque superando i limiti imposti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 o eventuali limiti più stringenti imposti dalle regioni;

Art. 137
comma 5 e 6

Arresto tra 3 mesi e un anno o ammenda da 3.000 e 30.000 euro, in caso si tratti di rifiuti pericolosi il gestore dovrà pagare l’ammenda (la stessa sopracitata) e reclusione tra 6 mesi e 2 anni.

Scarico di acque reflue nel suolo o sottosuolo;

Art. 137
comma 11

Arresto sino a 3 anni.

Modalita d'erogazione

Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di acqua, in conformità con le norme di riferimento in linea con le richieste contenute nei provvedimenti autorizzativi emanati dagli enti di gestione e controllo. I campioni sono gestiti e trasportati al laboratorio accreditato per l’analisi, con modalità controllate al fine di garantirne l’integrità chimico-fisica.

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