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Secondo il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 74), le acque reflue sono così definite:
A tutela delle acque dall’inquinamento tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (AUA) : questo è quanto prevede l’art. 124 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 e s.m.i.
Sempre con riferimento all'allegato 5 parte III del D.lgs n. 152/06 a seconda del tipo di acqua reflua e del corpo ricettore lo scarico nell'ambiente deve essere effettuato rispettando i seguenti limiti di emissione che si raggiungono mediante appositi trattamenti di depurazione:
Scarico in corpi idrici superficiali significativi
Scarico in corpi idrici superficiali non significativi
Scarico sul suolo
in fognatura
Dettagli e tabelle
Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici
La periodicità del controllo analitico è fissata dagli atti autorizzativi e può essere molto variabile: dal controllo annuale (anche ai fini della determinazione e del controllo della congruità della tariffa) a controlli molto più frequenti (mensili, quindicinali, ...).
INOSSERVANZA |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
SANZIONE |
Supero dei valori limite di emissione di cui all’allegato V alla parte terza del decreto sopracitato o eventualmente dai valori fissati dalle regioni; |
Art. 133 |
Ammenda dai 3.000 ai 30.000 euro. Se lo scarico avviene in aree protette o le cui acque sono destinate al consumo umano, in questo caso l’ammenda sarà di minimo 20.000 euro. |
Effettuare scarichi senza autorizzazione o con quest’ultima revocata; |
Art. 133 comma 2 e Art. 137 comma 1 |
Ammenda dai 1.500 ai 15.000 euro. |
Inosservanza nelle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione allo scarico; |
Art. 133 |
Arresto fino a un anno (quest’ultima sanzione è sempre presa se vengono superati i valori limite di qualità dell’aria) o Ammenda fino a 10.000. |
Scarico senza autorizzazione di sostanze pericolose; |
Art. 137 |
Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda tra 5.000 e 52.000 euro. |
Scarico di reflui industriali o provenienti dal trattamento acque superando i limiti imposti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 o eventuali limiti più stringenti imposti dalle regioni; |
Art. 137 |
Arresto tra 3 mesi e un anno o ammenda da 3.000 e 30.000 euro, in caso si tratti di rifiuti pericolosi il gestore dovrà pagare l’ammenda (la stessa sopracitata) e reclusione tra 6 mesi e 2 anni. |
Scarico di acque reflue nel suolo o sottosuolo; |
Art. 137 |
Arresto sino a 3 anni. |
Il servizio viene effettuato tramite intervento presso il cliente da parte di tecnici specializzati che provvedono a prelevare campioni di acqua, in conformità con le norme di riferimento in linea con le richieste contenute nei provvedimenti autorizzativi emanati dagli enti di gestione e controllo. I campioni sono gestiti e trasportati al laboratorio accreditato per l’analisi, con modalità controllate al fine di garantirne l’integrità chimico-fisica.